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Letters patent: Duchy of Bronté (1799)

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Letters patent, Duchy of Bronte (1799)
by Ferdinand I of the Two Sicilies
3299862Letters patent, Duchy of Bronte (1799)1799Ferdinand I of the Two Sicilies

The Dukedom of Bronte in Sicily was granted to the English Admiral Horatio Nelson by King Ferdinand III of Sicily, by letters patent dated 10 October 1799 at Palermo. Text as follows (Source: http://www.bronteinsieme.it/2st/nelson_donazione.html)

"Ferdinando per grazia di Dio Re delle Due Sicilie e di Gerusalemme. Infante di Spagna. Duca di Parma e Piacenza. Grande Principe ereditario della Toscana. Ecc. Nulla è più conveniente alla Regia Maestà, data ai popoli per un dono divino, che onorare con lodi, premi, ricompense e con ogni riconoscimento di stima le gloriose gesta degli uomini illustri, soprattutto quelle imprese che, per l’impegno profuso, si sono risolte in bene dell’umanità. Tutto questo a memoria d’uomo è stato ritenuto giusto osservare religiosamente soprattutto con questo criterio: là dove il valore supera quello degli altri, la giustizia e la liberalità debbono rifulgere con straordinario splendore. Questa necessità si è resa manifesta in seguito ai moti eversivi, durante i quali uomini scellerati e malvagi hanno tentato di sovvertire le umane e divine cose e la stessa civile società. Avendo seguito con stima e ammirazione la gloria che si è diffusa in tutto il mondo sia per le gesta navali dell’illustrissimo lord Orazio Nelson, cioè signore della flotta britannica del Nilo e comandante di tutto il Mediterraneo, il cui nome non può essere pronunziato senza lode; sia per la sua singolare fedeltà dimo­strata nei nostri confronti e la diligenza con cui difese e ripulì del pericolosissimo nemico questi due Regni, abbiamo provato verso di lui un sentimento di gratitudine e di benevolenza sì da essere indotti a istituire un rapporto di amicizia e a stipulare un favorevole patto di alleanza con il Re britannico (per ordine del quale e con l’aiuto della cui valorosa flotta egli ha eliminato il nemico dai nostri lidi) e ad offrire all’illustre Nelson una testimonianza perenne della nostra gratitudine. Pertanto per ricordare il merito, il lustro e la gloria che hanno dato ad un uomo così grande un nome famoso, non solo nel nostro tempo ma anche per i secoli futuri, concediamo in perpetuo al predetto illustre Orazio Nelson, per sé e per i suoi successori, discendenti legittimi della sua Questa terra, che dai nostri predecessori era stata donata all’abazia S. Maria di Maniace nell’atto di fondazione e di dotazione del Re di Sicilia (ma rimaneva soggetta al nostro diritto di patronato), con l’atto di aggregazione della suddetta abazia disposto dal re Ferdinando il Cattolico era posseduta dall’Ospedale grande di Palermo (in favore del quale abbiamo già provveduto con una permuta); ora la doniamo ad Orazio Nelson, come nostra proprietà, sita in questo nostro Regno, nella Sicilia, che si trova al di là del faro e nella valle dei boschi, con tutte le sue pertinenze, con il distretto, con i feudi, i mercati, le fortifi­cazioni, gli uomini soggetti, le rendite delle valli, i censi agrari, le decime, i laudemi, le platee, le provviste, i servizi, le servitù, le gabelle, le case, i possedimenti annessi e pertinenti al suddetto comune o terra e a qualsiasi modo, titolo, nome o causa spettanti e pertinenti; per qualsiasi nostro diritto o causa, tutto questo spetti e con tutti i diritti, ragioni, leggi, territori, monti, colline, valli, cortili, piazze, selve, saline, campi, divisioni, pascoli, uliveti, terraggi, vigne, boschi, terreni coltivati e incolti, cave di pietra, giardini, mulini, acque, canali, cascate, riserve di caccia e di pesca, miniere e pertinenze di ogni genere, usi e patrimoni dovuti solitamente al predetto comune o terra o spettanti per diritto e in qualsiasi modo pertinenti; in particolar modo concediamo tutto questo con tutti gli altri diritti, immu­nità, esenzioni e grazie con cui il suddetto nostro predecessore Ferdi­nando il Cat­to­lico concesse e diede all’ospedale grande di Palermo il comune o terra e con ogni giurisdizione civile e criminale, incluse la pos­sibilità di comminare la pena di morte e con la facoltà di creare e istituire gli officiali allo stesso modo con cui usano crearli e istituirli gli altri baroni che possiedono feudi abitati. Diamo questa giurisdizione spontaneamente, coscientemente e in quanto è necessario la confermiamo deliberatamente: anzi in segno di particolare bene­volenza concediamo ed elargiamo in perpetuo all’illustre Orazio Nelson e ai suoi eredi, discendenti legittimi della sua persona, il mero e misto imperio e il diritto di vita e di morte sugli abitanti della terra e del comune di Bronte. Pertanto separiamo ed esentiamo il comune e la terra di Bronte e tutto il suo distretto da ogni altra giurisdizione ad eccezione della nostra supre­ma potestà: tuttavia riserviamo alla nostra curia l’appello delle cause civili e criminali, secondo gli usi, la consuetudini e le leggi di questo Regno di Sicilia. Inoltre, per accrescere ancor più i segni della nostra benevolenza verso la persona del predetto illustre Orazio Nelson, così come desideriamo ono­rare ed innalzare a maggiore dignità e gloria e contribuire allo sviluppo della terra e del comune di Bronte con tutti i suoi diritti e pertinenze, in piena coscienza e in forza della nostra piena potestà, lo eleviamo a Duca­to e di nuovo costituiamo ed eleviamo a Ducato la stessa terra e Comune di Bronte con tutte le dignità, i privilegi, le prerogative, diritti e le giuri­sdizioni che la stessa dignità del Ducato gode e possiede. Doniamo questa terra, o comune eretto in Ducato, come feudo onorifico, all’illu­stre Orazio Nelson a titolo grazioso, in modo che egli stesso, i suoi eredi, discendenti legittimi della sua persona o chiunque egli stesso indicherà, come sarà specificato in seguito, possano essere chiamati per sempre, e da tutti siano trattati e ritenuti, sia nei parlamenti di questo Regno sia in qualsiasi altra riunione, come Duchi del Comune di Bronte. Nello stesso Ducato, comune o terra di Bronte, come si deduce dalle suddette nostre concessioni, i suoi eredi vivranno secondo il diritto dei franchi, e cioè, nella successione il primogenito deve essere preferito ai fratelli minori e il maschio alle femmine. E per dare una testimonianza più grande di stima, scientemente e nella pienez­za della nostra regia potestà, concediamo ed impartiamo che egli, sia che abbia sia che non abbia eredi discendenti legittimi della sua per­sona, possa nominare una persona all’interno o al di fuori della sua parentela, in linea diretta o tra­sver­sale, alla quale noi daremo ugual­mente l’investitura, a norma delle leggi e dei capitoli di questo Regno di Sicilia, osservando quanto alle successioni le norme stabilite dalle leggi dei franchi. Inoltre vogliamo e comandiamo espressamente che lo stesso Duca Orazio Nelson, gli eredi e i suoi successori, secondo quanto abbiamo già detto, riconoscano il predetto Ducato di Bronte come feudo in capite da parte della nostra Regia Curia, siano tenuti al servizio militare in nostro favore e siano obbligati a pagare le tasse in proporzione al reddito e ai proventi del Ducato, secondo gli usi e la consuetudine di questo nostro Regno di Sicilia. Lo stesso illustre Duca Orazio Nelson in nostra presenza, per sé e per i suoi eredi e successori, offrì spontaneamente questo servizio a noi e ai nostri eredi e successori, dopo aver prestato il dovuto giuramento di fedeltà e di omaggio nelle nostre mani, pronunziandolo a voce secondo la forma delle sacre costituzioni imperiali e dei capitoli di questo Regno di Sicilia. Concediamo tutto questo a condizione che restino sempre salve e intatte le costituzioni e i capitoli di questo Regno, soprattutto quelli del serenis­simo re Giacomo e degli altri nostri predecessori riservando anche il diritto di racco­gliere legna (diritto che escludiamo dalla presente nostra conces­sione), che even­tualmente è in vigore nelle proprietà del detto feudo, nelle nuove miniere, nelle terre pubbliche, nelle foreste, nelle antiche di­fese, che si trovano nel nostro Regio Demanio; esso in quanto spet­tan­te al nostro antico Demanio vogliamo che rimanga riservato allo stesso. A futura memoria di questa nostra concessione e di questa grazia, perché rimangano sempre in vigore, abbiamo ordinato di scrivere questo privi­legio, che è sottoscritto con la nostra firma, rafforzato con il nostro sigillo e rivisto dall’illustre Tommaso Firrao, Principe dei Latini, nostro Consigliere di Stato e Segretario. Dato a Palermo il 10 ottobre dell’anno 1799 dalla natività del Signore, quarantesimo del nostro Regno, Ferdinando e Tommaso Firrao".


In English:

Ferdinand by the grace of God King of the Two Sicilies and of Jerusalem, Infante of Spain, Duke of Parma and Piacenza, Grand Hereditary Prince of Tuscany, etc. Nothing is more fitting to his royal kingdom, given to the people by a divine gift, than to honour with praise, recompense and with all recognition of esteem the glorious acts of illustrious men, above all those which by profuse commitment, have resulted in the well-being of humanity. All this has rightly been retained throughout human memory to observe religiously above all with this criterion: where value exalts one from the other, justice and liberality must shine forth with extraordinary splendour. This necessity has made itself manifest following subversive movements, during which certain wicked and evil men have tried to subvert human and divine affairs and civil society itself. Having followed with esteem and admiration the glory which has diffused throughout the whole world, be it by the naval actions of the most illustrious Lord Horatio Nelson, that is the chief of the British fleet of the Nile and commander of all the Mediterranean, the name of whom cannot be pronounced without praise; be it by his singular fidelity shown towards ourselves and the diligence with which he defended and repulsed the most dangerous enemy of these two kingdoms, we have proved towards him a sentiment of gratitude and of benevolence to be induced to institute a relationship of friendship and to stipulate a favourable pact of alliance with his Britannic Majesty (by the order of whom and with the help of whose valourous fleet he has eliminated the enemy from our shores) and to offer to the illustrious Nelson a perennial testament of our gratitude. Therefore to record the merit, the lustre and the glory which have given a famous name to such a great man, not only in our time but also during future centuries, we concede in perpetuity to the aforesaid illustrious Horatio Nelson, for him and his successors, legitimate descendants, this land, which by our predecessors was granted to the Abbey of Santa Maria di Maniace in the act of the foundation and endowering by the King of Sicily (but remains subject to rights of suzereignty), with the act of enlargement of the foresaid Abbey by the will of King Ferdinand the Catholic was possessed by the Grand Hospital of Palermo (in favour of which we have already provided with an exchange). Now we grant to Horatio Nelson, as our property, situated in this our Kingdom, in Siciy, which is found beyond the beacon and in the valley of woods with all the appertinances, with the district, with the fiefdoms, the markets, the fortifications, the subject persons, the revenues from the valleys, …...